Con riferimento agli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA dovranno comunicare i dati delle suddette operazioni tramite l’invio al sistema di interscambio (SdI) dei documenti contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19.
L’inoltro di questi documenti non è obbligatorio, nei casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale (importazione) oppure la fattura sia pervenuta dal fornitore estero tramite SDI.
Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti utili in merito ai documenti TD17, TD18, TD19.
Natura dei documenti TD17, TD18 e TD19
Per comprendere la natura dei documenti TD17, TD18 e TD19 è necessario distinguere due ipotesi:fornitore UE
fornitore Extra UE
Fornitore UEIn tale ipotesi il documento ricevuto dal fornitore estero Intra UE è a tutti gli effetti una fattura, perché prodotta conformemente alla direttiva 112/2006.
Conseguentemente al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE.
In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta.
Fornitore Extra UE
In tale ipotesi la situazione è differente, infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata “autofattura”. In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI.
Conservazione dei documenti trasmessi/ricevuti a/da SdI
Il cessionario/committente, dopo aver trasmesso a SDI il documento TD17, TD18, oppure TD19, riceverà dal servizio SdI il medesimo file. E' necessario conservare sia il file inviato sia il file ricevuto in quanto giustificano le due registrazioni eseguite nei corrispondenti registri IVA: il registro IVA vendite ed il registro IVA acquisti.
Occorre inoltre conservare copia cartacea della fattura pervenuta dal fornitore UE (oppure altro documento pervenuto dal fornitore extra-UE) in formato analogico.
Compilazione delle righe del documento
Nel caso in cui si riceva una fattura cartacea dal fornitore UE con un numero consistente di articoli si ritiene che non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, poiché il documento trasmesso a SDI è solo una comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione.
In tal caso è quindi sufficiente inserire un'unica riga, indicando una descrizione generica (ad esempio “Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario”, in caso di TD18, oppure “Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario”, in caso di TD17), e indicare sempre nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.
In caso di acquisti eseguiti da fornitori extra UE si dovrà produrre una fattura in unico esemplare e quindi sarà necessario riportare il dettaglio dell'operazione svolta.
Si ritiene inoltre ammissibile compilare la descrizione dell'articolo sia in lingua italiana (preferibile), sia riportando quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall’amministrazione finanziaria.
Fattura originale allegata
Non vi è attualmente l'obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intra o extra UE.
In caso di fornitore extra UE è tuttavia consigliabile allegare al TD17 o TD19 l’originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.